Art. 22 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cons. Stato n. 4667/2018

L'atto di prelazione artistica, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è un provvedimento amministrativo in correlazione al quale il privato è titolare di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario è configurabile sono in presenza di un atto nullo perché adottato in difetto assoluto di attribuzione e dunque in carenza di potere in astratto.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 379/2016

In tema di edilizia, le norme di legge che prescrivono l'acquisizione del preventivo parere o nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA., che pongono il divieto di edificare in mancanza dello stesso, hanno efficacia prescrittiva "erga omnes", con la conseguenza che esse devono essere conosciute e rispettate da chiunque e non solamente dalle Amministrazioni. Pertanto, la responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa in questione deve ricadere anche su chi, in qualità di proprietario e/o costruttore, abbia deciso, per propria utilità e/o beneficio, di intraprendere i lavori, agendo in spregio alla stessa.

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