Art. 87 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Convenzione UNIDROIT
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.