Art. 94 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.