Art. 111 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.
Cass. pen. n. 4126/2015
I servizi aggiuntivi esternalizzati a privati, da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico possono qualificarsi come concessione di servizi pubblici, in quanto espressione dell'attività di "valorizzazione" dei beni culturali, ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Al fine di individuare i caratteri tipici, caratterizzanti il servizio pubblico, occorre far riferimento all'imputabilità o alla titolarità del servizio in capo alla P.A., alla destinazione del servizio al soddisfacimento delle esigenze della collettività, alla predisposizione di un programma di gestione, da parte dell P.A., vincolante anche per il privato che sia incaricato di erogare il servizio, previo rispetto di obblighi di condotta e livelli di qualità, al mantenimento, in capo alla P.A., dei poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, al fine di garantire il servizio agli utenti, nei pieno rispetto delle linee programmatiche.