Art. 132 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Convenzioni internazionali
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.