Art. 140 duodecies – Codice del consumo – Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza

1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140 novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140 octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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