Art. 1 – Codice del processo tributario – Gli organi della giurisdizione tributaria

[1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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