Art. 4 – Codice del processo tributario – Competenza per territorio
[1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.