Art. 76 – Codice del processo tributario – Controversie in sede di rinvio

[1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.

2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.

3. Se alla data prevista all'art. 72 a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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