Art. 40 – Codice privacy – Autorizzazioni generali

[1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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