18 Apr Art. 47 – Codice della strada – Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a] veicoli a braccia;
b] veicoli a trazione animale;
c] velocipedi;
d] slitte;
e] ciclomotori;
f] motoveicoli;
g] autoveicoli;
h] filoveicoli;
i] rimorchi;
l] macchine agricole;
m] macchine operatrici;
n] veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e], f], g], h], i] e n] sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a]
– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore [se si tratta di motore termico] non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore [se si tratta di motore termico] non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore [se si tratta di motore termico] supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] supera i 45 km/h;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore [se si tratta di motore termico] supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] supera i 45 km/h [motocicli con carrozzetta laterale];
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore [se si tratta di motore termico] supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg [550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci], esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b]
– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c]
– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d]
– categoria O: rimorchi [compresi i semirimorchi];
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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