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Art. 85 — Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Art. 85 — Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a] i motocicli con o senza sidecar;
b] i tricicli;
b-bis] i velocipedi;
c] i quadricicli;
d] le autovetture;
e] gli autobus;
f] gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g] i veicoli a trazione animale. [3]
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695 e, se si tratta di autobus, da € 431 a € 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. [1] [4]
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 339. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. [2] [4]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[1] Comma modificato dalla L. n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.
[2] Comma inserito dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.
[3] Comma modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120.
[4] Comma modificato così dal D.L. 27 dicembre 2018, n. 143.

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