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Art. 132 — Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Art. 132 — Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita’ dello Stato che li ha rilasciati. [1]
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non e’ immatricolato in Italia o non e’ richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. [1]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[1] Comma modificato Legge 1 dicembre 2018 n. 132 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.
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