Art. 36 bis – Codice delle assicurazioni private – Disposizioni generali in materia di riserve tecniche

1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.

4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.

5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36 ter a 36 undecies, dell'articolo 36 duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35 quater, commi 1 e 2.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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