Art. 39 – Codice delle assicurazioni private – Valutazione delle attività patrimoniali
[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.