Art. 44 bis – Codice delle assicurazioni private – Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative
[1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali; b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.