Art. 44 sexies – Codice delle assicurazioni private – Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44 octies, comma 2.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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