Art. 47 duodecies – Codice delle assicurazioni private – Trasparenza degli investitori istituzionali

1. L'impresa di cui all'articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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