Art. 47 octies – Codice delle assicurazioni private – Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47 septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47 septies, comma 2, lettera e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Riferimento normativo non riconosciuto.