Art. 54 – Codice delle assicurazioni private – Requisiti degli esponenti aziendali

[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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