Art. 114 bis – Codice delle assicurazioni private – Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112

1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109 bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.

2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109 bis, 110, 111, [[n112casspriv] e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE