Art. 116 sexies – Codice delle assicurazioni private – Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30 decies, 185, 185 bis, 185 ter, 187 ter e 205 ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Riferimento normativo non riconosciuto.