Art. 116 novies – Codice delle assicurazioni private – Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani
1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.