Art. 57 bis – Codice delle assicurazioni private – Società veicolo

1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

a) la portata dell'autorizzazione
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali
g) i requisiti di solvibilità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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