Art. 59 quinquies – Codice delle assicurazioni private – Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59 quater.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.