Art. 63 bis – Codice delle assicurazioni private – Valutazione delle attività e passività

1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell'articolo 35 quater.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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