Art. 66 bis – Codice delle assicurazioni private – Fondi propri
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.