Art. 84 – Codice delle assicurazioni private – Impresa di partecipazione capogruppo

[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.]]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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