Art. 149 bis – Codice delle assicurazioni private – Trasparenza delle procedure di risarcimento
1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.