Art. 169 – Codice delle assicurazioni private – Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.
Cass. civ. n. 740/2002
Il decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni per la responsabilità civile (anteriore alla scadenza annuale del contratto di assicurazione, ma successivo al termine contrattualmente previsto per la disdetta — da inviare almeno tre mesi prima della scadenza —) non incide sul tacito rinnovo del contratto già verificatosi e perciò, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio), né opera il divieto di rinnovo dei contratti, sancito dal previgente art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sulla Gazzetta Ufficiale, essendo l'obbligazione a carico della società sorta quando essa era ancora in bonis. Pertanto, l'agente della medesima è legittimato alla riscossione del premio, e al rilascio del certificato e del relativo contrassegno assicurativo, che per la sua natura sostanziale e pubblicistica, non ammette alcuna possibilità di accertamento dell'inesistenza del contratto, mentre la sua esposizone sul veicolo costituisce pubblicità idonea e sufficiente per l'affidamento dei terzi sulla copertura assicurativa.