Art. 342 – Codice delle assicurazioni private – Partecipazioni già autorizzate

1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale