Art. 344 undecies – Codice delle assicurazioni private – Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche

1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344 novies e art. 344 decies del codice ass. private e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.

5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.

6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344 novies e art. 344 decies del codice ass. private se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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