Art. 214 ter – Codice delle assicurazioni private – Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.