Art. 216 bis – Codice delle assicurazioni private – Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo

1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215 quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento:

a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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