Art. 223 bis – Codice delle assicurazioni private – Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione

1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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