Art. 229 – Codice delle assicurazioni private – Commissario per il compimento di singoli atti

1. L'IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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