Art. 238 – Codice delle assicurazioni private – Esclusività delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.