Art. 281 – Codice delle assicurazioni private – Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali.
2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210 ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.