Art. 284 – Codice delle assicurazioni private – Sinistri causati da natanti in altro Stato membro

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì, in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.

2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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