Art. 292 – Codice delle assicurazioni private – Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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