Art. 310 quater – Codice delle assicurazioni private – Obblighi di comunicazione alle banche dati

1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311 septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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