Art. 311 ter – Codice delle assicurazioni private – Ordine di porre termine alle violazioni

1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento .

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311 quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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