Art. 313 – Codice delle assicurazioni private – Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
[1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.