Art. 322 – Codice delle assicurazioni private – Doveri del revisore legale e della società di revisione legale

1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.

3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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