Art. 324 quater – Codice delle assicurazioni private – Ordine di porre termine alle violazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324 ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324 bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324 bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324 sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324 bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324 sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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