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Articolo 108 Codice di procedura civile — Estromissione del garantito

Articolo 108 Codice di procedura civile — Estromissione del garantito

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione . Questa è disposta dal giudice con ordinanza ; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2236/1981

L’estromissione dal giudizio del garantito a seguito d’intervento del terzo (con l’eventuale condanna di quest’ultimo) presuppone che la relativa istanza sia opera del garantito medesimo e non può avvenire senza che l’attore l’abbia accettata.

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