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Articolo 120 Codice di procedura civile — Pubblicità della sentenza

Articolo 120 Codice di procedura civile — Pubblicità della sentenza

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati.

Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21835/2009

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l’ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell’art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall’obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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Cass. civ. n. 16078/2001

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all’epoca dei fatti, purché l’offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione.

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Cass. civ. n. 2491/1993

Il potere discrezionale che l’art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l’utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell’esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta.

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