Art. 143 – Codice di procedura civile – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30805/2024
In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).
Cass. civ. n. 29344/2024
In tema di reati paesaggistici, edilizi e sismici, è soggetta al rilascio di permesso di costruire e non alla presentazione della SCIA la realizzazione, su aree interessate da un piano paesaggistico già adottato ma non ancora approvato, di lavori edili contrastanti con le previste misure di salvaguardia, posto che la "ratio" delle stesse risiede nella necessità di anticipare la tutela a un momento antecedente la definitiva adozione del piano medesimo, così precludendo qualsivoglia intervento che vi si ponga in contrasto.
Cass. civ. n. 29253/2024
In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).
Cass. civ. n. 27103/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 24730/2024
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.
Cass. civ. n. 21888/2024
Non è abnorme, bensì pienamente corretto, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, competendo al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente.
Cass. civ. n. 18643/2024
L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 T.U. acque, con riguardo alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico era tenuto a cedere gratuitamente alla regione, in forza dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 23 del 2019).
Cass. civ. n. 17535/2024
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste l'obbligo di traduzione, nella lingua della persona richiesta, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, anche senza oneri personali ove sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato, al consegnando è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione di tale sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 15431/2024
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 14657/2024
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.
Cass. civ. n. 11032/2024
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Cass. civ. n. 5856/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
Cass. civ. n. 3726/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, il soggetto richiesto in consegna che non conosca la lingua italiana ha diritto ad essere assistito da un interprete ai fini della sottoscrizione del modulo redatto presso l'istituto penitenziario, contenente la sua dichiarazione di rinuncia a partecipare all'udienza, determinandosi altrimenti una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile, che si estende alla sentenza pronunciata in detta udienza.
Cass. civ. n. 2714/2024
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa.
Cass. civ. n. 2438/2024
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Cass. civ. n. 1098/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta per omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione, previa traduzione del decreto di giudizio immediato, mentre è priva di conseguenze processuali l'omessa traduzione della relativa richiesta).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 46439/2023
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).
Cass. civ. n. 45293/2023
In tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.
Cass. civ. n. 45292/2023
In tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione relativa alla richiesta di consegna, ove emesso con riguardo a persona alloglotta, deve essere tradotto in lingua nota alla stessa, in ragione della sua natura di atto introduttivo del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 34728/2023
coniuge - Cessazione per intervenuta instaurazione di rapporto di fatto o di comune progetto di vita con nuovo partner - Onere della prova - A carico dell’obbligato - Contenuto. In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.
Cass. civ. n. 30428/2023
In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.
Cass. civ. n. 26548/2023
In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 25380/2023
La valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità.
Cass. civ. n. 24111/2023
La domanda di divorzio e quella di conservazione del cognome del marito sono due domande diverse ed autonome, in quanto fondate su diversi presupposti, essendo volte ad accertare, la prima, il venir meno della comunione materiale morale di vita tra i coniugi e, la seconda, la sussistenza del diverso interesse a conservare un tratto identificativo divenuto bene in sé ed esulante dalla sua corrispondenza allo "status", con conseguente scindibilità delle rispettive decisioni.
Cass. civ. n. 20035/2023
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 17765/2023
coniuge, che in costanza di matrimonio non svolgeva attività lavorativa, di rimborsare la metà dei ratei di mutuo versati alla banca - Esclusione - Fondamento. In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 13975/2023
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell'occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni).
Cass. civ. n. 12958/2023
In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").
Cass. civ. n. 10711/2023
In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Cass. civ. n. 10054/2023
Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il termine per il ricorso al Tribunale delle Acque pubbliche, di cui all'art. 143, comma 2, r.d. n. 1775 del 1933, avverso il decreto regionale di diniego della valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto idroelettrico decorresse dalla data in cui era stato rilasciato il parere negativo del MIBAC, sul presupposto che si trattasse di atto endo-procedimentale privo di autonoma efficacia lesiva).
Cass. civ. n. 9144/2023
In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova prova in giudizio spetta al richiedente; a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale.
Cass. civ. n. 7735/2023
revisione del piano economico finanziario della concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene alla procedura di gara, né ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, né rientra nell'alveo delle lett. b) e c) dell'art. 133 c.p.a., non essendo in discussione la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati.
Cass. civ. n. 3316/2023
In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 18792/2022
Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, in quanto acquisite al di fuori del procedimento, non sono soggette alle norme del codice di procedura penale in tema di traduzione degli atti, né può, in relazione ad esse, trovare applicazione quanto prescritto dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di nomina dell'interprete e del traduttore, poiché dette norme riguardano gli atti processuali in senso proprio e anche i documenti esibiti dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, senza l'ausilio di un interprete, dall'amministratrice della fallita, soggetto di nazionalità straniera che, pur comprendendo la lingua italiana, si esprimeva con difficoltà e si era fatta assistere, nel corso dell'ascolto, dal proprio legale di fiducia).
Cass. civ. n. 2966/2019
In tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "Z404M" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti". Pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.
Cass. civ. n. 19012/2017
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest’ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati).
Cass. civ. n. 8638/2017
In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).
Cass. civ. n. 18595/2014
L'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 17964/2014
In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).
Cass. civ. n. 12526/2014
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto).
Cass. civ. n. 1608/2012
In tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all'estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che traferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'A.I.R.E., deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.
Cass. civ. n. 8310/2011
Ai fini della notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ciò anche quando la notificazione ai sensi del citato art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, giacché tale ordine non è sufficiente, di per sé, a salvaguardare la validità di un atto ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.
Cass. civ. n. 2909/2008
Nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sia stata eseguita dall'ufficiale giudiziario sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine, essa deve ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo per cui — avendo l'appellante provveduto alla notifica del provvedimento di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base della sola certificazione dell'ufficiale di anagrafe — tale notificazione fosse inesistente anziché nulla).
Cass. civ. n. 15228/2007
È rituale la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. se il notificante, pur facendo uso della normale diligenza che il caso suggerisce, non sia in grado di conoscere la residenza, la dimora o il domicilio effettivi del destinatario, né rileva che il notificante sia a conoscenza di un mero recapito del predetto.
Cass. civ. n. 8077/2007
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini.
Cass. civ. n. 12589/2002
Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell'atto aveva dichiarato — nell'atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l'invalidità — di avere la propria residenza di fatto, ancorché con corrispondente alle risultanze anagrafiche).
Cass. civ. n. 4339/2001
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.
Cass. civ. n. 540/2000
È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ipotesi in cui alla prima notificazione effettuata presso la residenza anagrafica sia risultata la separazione coniugale del destinatario e il suo allontanamento per destinazione non conosciuta, e, ripetuta successivamente la ricerca di certificazione anagrafica, sia risultato ancora l'indirizzo presso il quale era stata infruttuosamente tentata la prima notificazione, giacché, se è vero che la procedura di cui all'art. 143 cit. può essere utilizzata solo in presenza di una effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, tuttavia, quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la «normale diligenza» debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località.
Cass. civ. n. 9218/1996
L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 l. fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost., n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalità dell'art. 140 c.p.c.) per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra tale diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Nella specie i soci illimitatamente responsabili di una società si erano resi irreperibili sia presso il domicilio che essi stessi avevano dichiarato alla Cancelleria delle società commerciali, sia presso il domicilio anagrafico, in maniera non temporanea, tanto da essere ignoti al portiere, per cui, non individuandosi l'appartamento suppostamente occupato, erano inibite le formalità dell'art. 140 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7850/1994
È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di persona che pur conservando l'iscrizione anagrafica risulti trasferita all'estero e di cui si ignori l'attuale residenza o domicilio — con conseguente impossibilità di esecuzione della notificazione all'estero con le modalità di cui all'art. 142 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 — senza che occorra procedere ad un preventivo tentativo di notifica presso il luogo indicato come residenza anagrafica, posto che detto luogo diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all'estero del notificando, dovendosi escludere che rientri nella ordinaria diligenza del notificante accedervi per attingere notizie sul luogo ove notificare l'atto all'estero, salvo si provi che il notificante sapesse o fosse in grado di sapere che avrebbe potuto colà acquisire quegli elementi di conoscenza.
Cass. civ. n. 1012/1993
Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l'atto assumendo di non avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione.
Cass. civ. n. 1096/1987
La notificazione, ai sensi del primo comma dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario può essere effettuata solo ove sia ignota l'ultima residenza del destinatario stesso, e non già quella attuale, la cui non conoscenza costituisce il presupposto per il ricorso al sistema di notificazione così disciplinato dall'art. 143 del codice di rito. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che il deposito era stato ritualmente eseguito nel comune dell'ultima residenza nota, anziché nel comune di nascita, come preteso dal ricorrente — destinatario della notifica — per il fatto che era ignota la sua residenza al tempo della notifica stessa).
Cass. civ. n. 3291/1986
Con riguardo al momento di perfezionamento della notificazione è irrilevante il fatto del destinatario che abbia dato causa al ricorso all'una o all'altra modalità di notifica (irreperibilità, mutamento o abbandono del precedente domicilio etc.). Ne consegue che il rischio costituito dai tempi e dalle operazioni necessarie per il compimento della fattispecie non può che gravare sulla parte in cui incombe l'onere della notifica, la quale dovrà, pertanto, valutare i tempi eventuali, necessari in relazione alle varie evenienze (ricerche od altro) per eseguire la notificazione entro i termini previsti.
Cass. civ. n. 993/1985
Qualora la parte istante per la notificazione di un atto conosca — o all'ufficiale giudiziario procedente risulti — che il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, la notificazione stessa deve essere eseguita, non già nella forma prevista dall'art. 140 c.p.c. (pena la nullità dell'atto), bensì in quella prevista dall'art. 143 c.p.c. a meno che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza (la cui prova incombe alla parte istante) non sia noto, o non avrebbe potuto esser noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell'atto) nell'individuato nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ed — in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone in tale norma indicata — ai sensi del successivo art. 140. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto contrario al canone di ordinaria diligenza il fatto che un condominio, istante per la notifica di un atto nei confronti di un condomino, la cui residenza anagrafica non corrispondeva a quella reale, non avesse effettuato ricerche per conoscere che lo stesso di fatto risiedeva nell'appartamento di sua proprietà sito nell'edificio oggetto del condominio; e da ciò aveva fatto conseguire la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4602/1984
La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che non sia possibile eseguire nella residenza (od ufficio presso altro procuratore) nel capoluogo del circondario del tribunale cui è assegnato, come prescritto dall'art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve avvenire nella cancelleria della predetta autorità giudiziaria in applicazione analogica degli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e non a norma dell'art. 143 c.p.c., che postula una situazione esclusa dall'art. 10 citato.
Cass. civ. n. 5288/1983
Il procedimento di notificazione disciplinato dall'art. 143 c.p.c. trova applicazione qualora s'ignori il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e tale ignoranza non sia superata con le ricerche e richieste di informazioni, suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza. A tal fine, mentre non può essere considerata «negligenza» l'omesso uso di «eccesso di diligenza», deve ritenersi configurabile la «ignoranza colpevole» qualora risulti che nessuna indagine (oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo) è stata compiuta, ovvero non risulti dalla stessa relazione di notifica che tali indagini siano state compiute. È, pertanto, nulla la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. effettuata sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe dal quale risulti che il destinatario sia sloggiato per ignota dimora, in tale ipotesi appalesandosi necessaria la richiesta di informazioni (quanto meno ai vicini di casa in mancanza di un portiere dello stabile), proprio in relazione al contenuto del certificato anagrafico.
Cass. civ. n. 5825/1981
Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 c.p.c., ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza. Pertanto, se il destinatario della notificazione, alla stregua di dichiarazioni rese dal portiere dello stabile di residenza anagrafica, risulti «sloggiato per ignota destinazione», la legittimità del ricorso alle suddette formalità non può essere esclusa per il fatto che le ricerche anagrafiche siano di qualche giorno anteriori a quello della notificazione stessa, e non siano state aggiornate fino a quest'ultima data, né per il fatto che la parte istante abbia omesso di assumere informazioni anche presso altri immobili, che sapeva di proprietà di detto destinatario, ma non nella sua disponibilità, trattandosi di attività esorbitanti dai limiti dell'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 19/1981
Qualora il trasferimento della residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici, la notificazione va effettuata nel luogo risultante da tali registri solo se il notificante versi in buona fede, e non sia cioè a conoscenza dello stato di fatto reale, perché altrimenti detto trasferimento deve ritenersi a lui opponibile, con la conseguenza che la notificazione, per essere valida, deve essere eseguita nella nuova residenza, o, se questa è sconosciuta, nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. La buona fede del notificante, non può peraltro, essere esclusa nel caso in cui il trasferimento della residenza del destinatario — dedotto dall'attore a fondamento della domanda di decadenza del convenuto dall'assegnazione dell'alloggio popolare locatogli — sia stato nel merito contestato dal convenuto, in quanto tale contestazione (indipendentemente dalla sua fondatezza) esclude la piena e sincera consapevolezza del notificante circa l'avvenuto trasferimento del destinatario della notifica.
Cass. civ. n. 4947/1980
La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art. 143 c.p.c. mira ad escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell'art. 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell'appellato non importa l'inammissibilità del gravame bensì l'eventuale rinnovazione della citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.
Cass. civ. n. 3527/1979
Nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell'atto al destinatario o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell'atto — sia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 c.p.c.), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art. 38, lettera f del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) — il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato, di talché, non risultando compiuta l'attività della consegna dell'atto o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullità, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione.
Cass. civ. n. 4514/1977
L'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta nell'acquisizione dell'informazione necessaria per eseguire la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea a tal fine, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata: essa deve perciò ritenersi dimostrata quando le ricerche siano state svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).
Cass. civ. n. 658/1975
La notificazione, effettuata ai sensi degli artt. 142, 143 c.p.c., non può ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario prima del decorso del periodo di venti giorni previsto dall'ultimo comma del citato art. 143 c.p.c.; essa, pertanto, non è idonea a determinare una regolare vocatio in ius per una udienza anteriore al compimento di tale periodo, e la relativa citazione è nulla per difetto di indicazione di una udienza utile per la comparizione del destinatario in relazione agli artt. 163, n. 7 e 164 c.p.c.