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Articolo 143 Codice di procedura civile — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Articolo 143 Codice di procedura civile — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [ e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede ].

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero [ disp. att. 49 ].

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19012/2017

L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, avendo quest’ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati).

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Cass. civ. n. 8638/2017

In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).

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Cass. civ. n. 18595/2014

L’assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l’utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l’impossibilità di consegnare ivi l’atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l’irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell’art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 17964/2014

In caso di notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., l’omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell’elencazione dei motivi indicati dall’art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l’originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).

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Cass. civ. n. 12526/2014

L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art 143 cod. proc. civ., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall’ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l’abitazione per un domicilio ignoto).

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Cass. civ. n. 1608/2012

In tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all’estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che traferiscano all’estero la propria residenza risulti improntata al principio dell’acquisizione anche del dato costituito dall’indirizzo dell’interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell’A.I.R.E., deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all’art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare di cui all’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia suddetta.

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Cass. civ. n. 8310/2011

Ai fini della notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare ai sensi dell’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ciò anche quando la notificazione ai sensi del citato art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, giacché tale ordine non è sufficiente, di per sé, a salvaguardare la validità di un atto ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

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Cass. civ. n. 2909/2008

Nel caso in cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. sia stata eseguita dall’ufficiale giudiziario sulla base del solo certificato rilasciato dall’ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine, essa deve ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo per cui — avendo l’appellante provveduto alla notifica del provvedimento di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., sulla base della sola certificazione dell’ufficiale di anagrafe — tale notificazione fosse inesistente anziché nulla).

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Cass. civ. n. 15228/2007

È rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. se il notificante, pur facendo uso della normale diligenza che il caso suggerisce, non sia in grado di conoscere la residenza, la dimora o il domicilio effettivi del destinatario, né rileva che il notificante sia a conoscenza di un mero recapito del predetto.

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Cass. civ. n. 8077/2007

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l’inosservanza dell’onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini.

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Cass. civ. n. 12589/2002

Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall’ordinaria diligenza. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell’atto aveva dichiarato — nell’atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l’invalidità — di avere la propria residenza di fatto, ancorché con corrispondente alle risultanze anagrafiche).

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Cass. civ. n. 4339/2001

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.

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Cass. civ. n. 540/2000

È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nell’ipotesi in cui alla prima notificazione effettuata presso la residenza anagrafica sia risultata la separazione coniugale del destinatario e il suo allontanamento per destinazione non conosciuta, e, ripetuta successivamente la ricerca di certificazione anagrafica, sia risultato ancora l’indirizzo presso il quale era stata infruttuosamente tentata la prima notificazione, giacché, se è vero che la procedura di cui all’art. 143 cit. può essere utilizzata solo in presenza di una effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, tuttavia, quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la «normale diligenza» debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località.

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Cass. civ. n. 9218/1996

L’esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l’obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall’art. 15 l. fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost., n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalità dell’art. 140 c.p.c.) per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra tale diritto di difesa e l’esigenza di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Nella specie i soci illimitatamente responsabili di una società si erano resi irreperibili sia presso il domicilio che essi stessi avevano dichiarato alla Cancelleria delle società commerciali, sia presso il domicilio anagrafico, in maniera non temporanea, tanto da essere ignoti al portiere, per cui, non individuandosi l’appartamento suppostamente occupato, erano inibite le formalità dell’art. 140 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 7850/1994

È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nei confronti di persona che pur conservando l’iscrizione anagrafica risulti trasferita all’estero e di cui si ignori l’attuale residenza o domicilio — con conseguente impossibilità di esecuzione della notificazione all’estero con le modalità di cui all’art. 142 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 — senza che occorra procedere ad un preventivo tentativo di notifica presso il luogo indicato come residenza anagrafica, posto che detto luogo diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all’estero del notificando, dovendosi escludere che rientri nella ordinaria diligenza del notificante accedervi per attingere notizie sul luogo ove notificare l’atto all’estero, salvo si provi che il notificante sapesse o fosse in grado di sapere che avrebbe potuto colà acquisire quegli elementi di conoscenza.

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Cass. civ. n. 1012/1993

Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l’atto assumendo di non avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta notizia dell’elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l’ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all’ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione.

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Cass. civ. n. 3291/1986

Con riguardo al momento di perfezionamento della notificazione è irrilevante il fatto del destinatario che abbia dato causa al ricorso all’una o all’altra modalità di notifica (irreperibilità, mutamento o abbandono del precedente domicilio etc.). Ne consegue che il rischio costituito dai tempi e dalle operazioni necessarie per il compimento della fattispecie non può che gravare sulla parte in cui incombe l’onere della notifica, la quale dovrà, pertanto, valutare i tempi eventuali, necessari in relazione alle varie evenienze (ricerche od altro) per eseguire la notificazione entro i termini previsti.

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Cass. civ. n. 993/1985

Qualora la parte istante per la notificazione di un atto conosca — o all’ufficiale giudiziario procedente risulti — che il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, la notificazione stessa deve essere eseguita, non già nella forma prevista dall’art. 140 c.p.c. (pena la nullità dell’atto), bensì in quella prevista dall’art. 143 c.p.c. a meno che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza (la cui prova incombe alla parte istante) non sia noto, o non avrebbe potuto esser noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell’atto) nell’individuato nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio ai sensi dell’art. 139 c.p.c. ed — in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone in tale norma indicata — ai sensi del successivo art. 140. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto contrario al canone di ordinaria diligenza il fatto che un condominio, istante per la notifica di un atto nei confronti di un condomino, la cui residenza anagrafica non corrispondeva a quella reale, non avesse effettuato ricerche per conoscere che lo stesso di fatto risiedeva nell’appartamento di sua proprietà sito nell’edificio oggetto del condominio; e da ciò aveva fatto conseguire la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 4602/1984

La notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito, che non sia possibile eseguire nella residenza (od ufficio presso altro procuratore) nel capoluogo del circondario del tribunale cui è assegnato, come prescritto dall’art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve avvenire nella cancelleria della predetta autorità giudiziaria in applicazione analogica degli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e non a norma dell’art. 143 c.p.c., che postula una situazione esclusa dall’art. 10 citato.

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Cass. civ. n. 5288/1983

Il procedimento di notificazione disciplinato dall’art. 143 c.p.c. trova applicazione qualora s’ignori il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e tale ignoranza non sia superata con le ricerche e richieste di informazioni, suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza. A tal fine, mentre non può essere considerata «negligenza» l’omesso uso di «eccesso di diligenza», deve ritenersi configurabile la «ignoranza colpevole» qualora risulti che nessuna indagine (oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo) è stata compiuta, ovvero non risulti dalla stessa relazione di notifica che tali indagini siano state compiute. È, pertanto, nulla la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. effettuata sulla base del solo certificato rilasciato dall’ufficiale di anagrafe dal quale risulti che il destinatario sia sloggiato per ignota dimora, in tale ipotesi appalesandosi necessaria la richiesta di informazioni (quanto meno ai vicini di casa in mancanza di un portiere dello stabile), proprio in relazione al contenuto del certificato anagrafico.

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Cass. civ. n. 5825/1981

Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall’art. 143 c.p.c., ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza. Pertanto, se il destinatario della notificazione, alla stregua di dichiarazioni rese dal portiere dello stabile di residenza anagrafica, risulti «sloggiato per ignota destinazione», la legittimità del ricorso alle suddette formalità non può essere esclusa per il fatto che le ricerche anagrafiche siano di qualche giorno anteriori a quello della notificazione stessa, e non siano state aggiornate fino a quest’ultima data, né per il fatto che la parte istante abbia omesso di assumere informazioni anche presso altri immobili, che sapeva di proprietà di detto destinatario, ma non nella sua disponibilità, trattandosi di attività esorbitanti dai limiti dell’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 19/1981

Qualora il trasferimento della residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici, la notificazione va effettuata nel luogo risultante da tali registri solo se il notificante versi in buona fede, e non sia cioè a conoscenza dello stato di fatto reale, perché altrimenti detto trasferimento deve ritenersi a lui opponibile, con la conseguenza che la notificazione, per essere valida, deve essere eseguita nella nuova residenza, o, se questa è sconosciuta, nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c. La buona fede del notificante, non può peraltro, essere esclusa nel caso in cui il trasferimento della residenza del destinatario — dedotto dall’attore a fondamento della domanda di decadenza del convenuto dall’assegnazione dell’alloggio popolare locatogli — sia stato nel merito contestato dal convenuto, in quanto tale contestazione (indipendentemente dalla sua fondatezza) esclude la piena e sincera consapevolezza del notificante circa l’avvenuto trasferimento del destinatario della notifica.

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Cass. civ. n. 4947/1980

La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art. 143 c.p.c. mira ad escludere che il destinatario dell’atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell’art. 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell’appellato non importa l’inammissibilità del gravame bensì l’eventuale rinnovazione della citazione con l’assegnazione di un nuovo termine congruo.

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Cass. civ. n. 3527/1979

Nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell’atto al destinatario o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell’atto — sia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 c.p.c.), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art. 38, lettera f del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) — il deposito dell’atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l’affissione dell’avviso nell’albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato, di talché, non risultando compiuta l’attività della consegna dell’atto o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullità, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione.

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Cass. civ. n. 658/1975

La notificazione, effettuata ai sensi degli artt. 142, 143 c.p.c., non può ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario prima del decorso del periodo di venti giorni previsto dall’ultimo comma del citato art. 143 c.p.c.; essa, pertanto, non è idonea a determinare una regolare vocatio in ius per una udienza anteriore al compimento di tale periodo, e la relativa citazione è nulla per difetto di indicazione di una udienza utile per la comparizione del destinatario in relazione agli artt. 163, n. 7 e 164 c.p.c.

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