Art. 148 – Codice di procedura civile – Relazione di notificazione
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47].
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 24198/2024
In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.
Cass. civ. n. 24099/2024
Le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell'operato dell'agente postale che, nonostante l'indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l'accesso pedonale del medesimo stabile).
Cass. civ. n. 21469/2024
L'avviso di accertamento, correttamente notificato al contribuente, non è annullabile per la sola indicazione della data di perfezionamento della notificazione nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge ed il contribuente, avendo la piena conoscenza o la conoscibilità dell'atto impositivo, può proporre il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Cass. civ. n. 20802/2024
L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 7159/2024
La notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata "restituita al mittente" contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.
Cass. civ. n. 5242/2024
L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).
Cass. civ. n. 4864/2024
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..
Cass. civ. n. 25830/2023
In caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.
Cass. civ. n. 24799/2023
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 18829/2023
In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.
Cass. civ. n. 17578/2023
In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 14564/2023
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).
Cass. civ. n. 13345/2023
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Cass. civ. n. 11928/2023
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Cass. civ. n. 10767/2023
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese
Cass. civ. n. 10423/2023
L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 8983/2023
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Cass. civ. n. 8980/2023
Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 14781/2017
In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, "in parte qua", della relata unita all’originale dell’atto restituito al ricorrente).
Cass. civ. n. 10030/2014
L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 c.p.c., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto.
Cass. civ. n. 2421/2014
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.
Cass. civ. n. 19021/2013
In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario.
Cass. civ. n. 1771/2012
A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 c.p.c., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Cass. civ. n. 5079/2010
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c.
Cass. civ. n. 4193/2010
In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute.
Cass. civ. n. 3205/2008
La validità dell'atto di citazione – e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione – va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato; ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale).
Cass. civ. n. 23429/2007
In materia di notificazioni, il combinato disposto dell'art. 137, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 138 c.p.c. non esige che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformità all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia; ne consegue che, in caso di discordanza tra i dati emergenti dall'originale del ricorso per cassazione, depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnata al destinatario, non ricorre un'ipotesi di inammissibilità ipso iure del ricorso, posto che la copia notificata è da ritenersi equivalente all'originale, fino a querela di falso.
Cass. civ. n. 14686/2007
Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.
Cass. civ. n. 6749/2007
In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell'art. 137 c.p.c. a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione è a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Cass. civ. n. 14030/2004
La prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine non è sufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienza l'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale di udienza fa piena prova (art. 2700 c.c.) dei fatti (la produzione e la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, ma non della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio che come ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter essere vagliato dal giudice d'appello.
Cass. civ. n. 11853/2004
La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della «relata» dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art. 327, secondo comma, c.p.c. – che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa – va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto.
Cass. civ. n. 3767/2004
Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, che prevalgono, ed ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica. Tuttavia, se la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate, e la specifica qualità di esso, che lo legittima a ricevere l'atto, sia attestata solo nella relata apposta all'originale, da ciò non consegue alcuna nullità, non essendo contestata l'identità della persona nè la sua titolarità della specifica qualità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata, in base all'indicazione allegata all'originale, presso il procuratore costituito e ricevuta dall'impiegato incaricato della ricezione degli atti, anche se nella copia in possesso del destinatario era indicata solo l'avvenuta notifica nel domicilio indicato, a mano dell'impiegato indicato nominativamente e non nella sua qualità).
Cass. civ. n. 16407/2003
La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di opporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione.
Cass. civ. n. 14342/2002
L'art. 148 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 16, secondo comma, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) non prescrive che, nella relazione di notifica, l'ufficiale giudiziario debba indicare, oltre alla data, anche l'ora della notificazione.
Cass. civ. n. 1856/2001
Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso; è pertanto assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. l'accertamento, compiuto direttamente dall'ufficiale giudiziario, dell'insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore della parte e l'indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale. (Nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva attestato che a tale indirizzo era ubicato non uno studio legale ma un salone di vendita di auto).
Cass. civ. n. 11315/2000
L'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.
Cass. civ. n. 8799/2000
La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso.
Cass. civ. n. 4590/2000
La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.
Cass. civ. n. 614/1999
In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte del potere d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.
Cass. civ. n. 5305/1999
La fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori dalle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato. Ne consegue che l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni o attestazioni del notificatore, oppure, ancora, da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio, le quali ultime, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. (Nella specie, erano state effettuate più notificazioni di un medesimo atto di citazione in appello, ma la relata di una sola di esse era rimasta priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. La parte aveva prodotto in giudizio una certificazione dello stesso ufficiale, attestante che la notifica dell'atto era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto che la menzionata certificazione faceva piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto).
Cass. civ. n. 9826/1998
Al contenuto delle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario attesti essergli state fatte al momento della notifica dell'atto non si estende l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, onde è sempre consentito all'interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento.
Cass. civ. n. 4762/1998
Ai fini della ritualità e validità della relazione di notifica si rivela del tutto irrilevante l'uso di un timbro anziché della scrittura al fine di descrivere le operazioni svolte, dovendo tenersi conto delle operazioni indicate dal pubblico ufficiale, indipendentemente dallo strumento utilizzato per indicarle.
Cass. civ. n. 6643/1997
Per la validità della notifica di un atto non è necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa (art. 148 c.p.c.), ma che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.
Cass. civ. n. 3281/1996
L'art. 148 c.p.c., ove impone d'indicare, nella relazione di notificazione, il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali, e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, come si verifica in caso di effettuazione di quella consegna a mani di «familiare convivente», cioè di persona munita di qualità necessariamente implicanti la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario.
Cass. civ. n. 1356/1992
Non determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione l'omessa indicazione nella relata di notifica della parte ad istanza della quale l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 c.p.c., se il nominativo del difensore si ricavi inequivocabilmente dall'intestazione dell'atto da notificare nonché dalla firma apposta in calce alla procura, trattandosi di una mera omissione materiale che non determina nullità di sorta, sussistendo nel complesso dell'atto notificato elementi univoci, idonei ad identificare la parte ed il suo difensore, nel cui interesse e ad istanza del quale la notifica è stata eseguita.
Cass. civ. n. 10665/1990
L'attestazione contenuta nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, di assenza in loco di persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, non può essere contestata che con la querela di falso, restando irrilevante che dell'anzidetta circostanza non sia stata fatta menzione sulla copia notificata.
Cass. civ. n. 8478/1990
La mancata indicazione, nella relazione dell'Ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notifica non importa nullità della notifica stessa nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta.
Cass. civ. n. 32/1987
Ai fini della validità della notifica sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede sino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere o a far presumere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto. Pertanto, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario e questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.
Cass. civ. n. 5636/1986
La mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi; nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto d'impugnazione, non determina alcuna nullità, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione, esibendo l'originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 111/1986
Con riguardo al destinatario dell'atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata: conseguentemente, quando in detta copia manchino gli elementi necessari della relazione a norma dell'art. 148 c.p.c. (nella specie, data di consegna, indicazione della persona cui l'atto veniva consegnato e firma dell'ufficiale notificatore) si verifica la nullità della notificazione allorché sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa dei dati richiesti e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull'originale.
Cass. civ. n. 5569/1984
Qualora nella relazione di notificazione della sentenza, stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi la indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullità insanabile della notificazione medesima, con la conseguenza che per l'impugnazione vale il termine annuale decorrente dalla data di pubblicazione.
Cass. civ. n. 418/1984
In difetto di querela di falso, l'attestazione contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario circa la data della notificazione può essere disattesa solo quando, dal contesto dell'atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale. Pertanto, ove l'atto da notificare sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario alla scadenza del termine utile, la mera apposizione dell'avviso «ultimo giorno», non è di per sé sufficiente a far ritenere che la notificazione sia avvenuta nel medesimo, anziché in quello successivo indicato dall'ufficiale giudiziario nella relata.
Cass. civ. n. 3638/1983
La sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell'atto non è prescritta a pena di nullità, né la nullità può essere dichiarata ex art. 156 c.p.c., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell'atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario.
Cass. civ. n. 5620/1979
A norma dell'art. 148 c.p.c., gli estremi essenziali dell'atto di notifica riguardano, oltre la data ed il destinatario, la firma dell'ufficiale giudiziario notificante. Tuttavia, quando la notificazione risulti effettuata dall'aiutante ufficiale giudiziario, la relazione di notifica costituisce atto proprio di questo, onde a integrare gli estremi dell'atto di notifica, per quanto concerne l'autore della notificazione, è sufficiente la sottoscrizione dell'aiutante ufficiale giudiziario, che vi abbia proceduto, a nulla rilevando in contrario che nella parte introduttiva della relata sia indicato come procedente l'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 2935/1978
Nella redazione della relata di notificazione deve ritenersi consentito all'ufficiale giudiziario di correggere gli eventuali errori materiali commessi, purché tali correzioni, in applicazione dei principi generali operanti in materia di atti pubblici, vengano eseguite in modo da consentire la lettura del testo modificato, e scrivendo come postilla la parola o le parole cancellate e quelle aggiunte o sostituite in calce all'atto prima della sottoscrizione. L'inosservanza di dette modalità di correzione comporta la nullità dell'atto, e, quindi, della notificazione, solo quando si traduca in motivo di assoluta incertezza sul dato corretto, nel senso che il suo reale contenuto non sia evincibile alla stregua del complessivo tenore dell'atto stesso, con l'ausilio dei comuni criteri di logica ed esperienza. Peraltro, quando l'attestazione dell'ufficiale giudiziario concerna una modalità della sua attività per l'esecuzione della notificazione, resta salva la facoltà della parte di proporre la querela di falso per la sua non conformità alla verità reale. (Nella specie, affermando il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto validamente eseguita la notifica del ricorso, nella data risultante da correzione con semplice sovrapposizione di una cifra della data all'altra, atteso che l'irregolarità di tale correzione non precludeva di leggere, tanto sull'originale, quanto sulla copia, il giorno effettivo della notificazione medesima).