Art. 673 – Codice di procedura civile – Sequestro in corso di causa
[Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore [168bis, 359] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [295 ss.] o interrotto [299 ss.], al presidente del tribunale o della corte. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato [681]. Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato. Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente [680 5, 681 3].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32469/2023
In tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU.
Cass. civ. n. 29877/2023
In tema di esecuzione, non è suscettibile di applicazione analogica la previsione di cui all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui le pene ostative alla concessione della sospensione condizionale sono state dichiarate estinte per indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.